Il pignoramento della prima casa è da molto tempo oggetto di disinformazione e malintesi, in quanto non sempre viene fatta chiarezza sui casi in cui la pignorabilità è applicabile o meno. Molte persone sono infatti convinte che l’immobile in cui si risiede non può essere soggetto ad espropriazione, ma in realtà non è proprio così. Esistono infatti delle leggi che pongono dei limiti a questa sconveniente situazione, ma variano a seconda delle situazioni e dei soggetti interessati a recuperare il credito.
Innanzitutto va sottolineata la differenza tra “prima casa”, che indica l’abitazione in cui si vive ma che può comunque implicare il possesso di ulteriori immobili, e “unica casa”, ossia il solo ed unico immobile di appartenenza del debitore.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le varie casistiche e cosa comportano.
Un debito contratto con la banca, come si può ben immaginare, può condurre al pignoramento della casa, nonostante si tratti dell’unica di appartenenza. Quando si contrae un mutuo, infatti, automaticamente viene iscritta un’ipoteca sull’immobile acquistato, che permette all’istituto bancario di richiedere al giudice che lo stesso venga messo all’asta in caso di inadempimento, nonché di avere la priorità in confronto ad altri eventuali creditori sui proventi della vendita. La stessa situazione si presenta quando il creditore è una società finanziaria che ha erogato un prestito non saldato.
Nel caso di debito contratto con il fisco, ad esempio con Equitalia, la situazione diventa più complessa. Esiste infatti un legge, denominata Decreto del Fare (D.L. 69/2013, modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n.98) che impone all’agente della riscossione il divieto di confiscare l’immobile del moroso, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Al contrario, se il debitore è in possesso di due o più immobili, rischia l’espropriazione di tutti gli stessi, inclusi i terreni agricoli, gli immobili adibiti ad uso lavorativo e le proprietà condivise (ad esempio una casa ereditata di cui si possiede solo una parte in quanto spartita con gli altri successori). Lo stesso criterio vale se il moroso è in possesso di un unico immobile ma non vi risiede, oppure lo utilizza come ufficio.
Tuttavia, il pignoramento degli immobili è contemplato solo qualora il valore complessivo degli stessi superi la somma di €120.000 e il debito contratto, a sua volta, ammonti come minimo a €120.000.
In seguito ad una causa persa con un cittadino privato, ad esempio l’ex coniuge a cui spetta un mantenimento mai ricevuto o un figlio naturale non riconosciuto, può essere richiesto dal giudice il pignoramento dell’immobile, anche se si tratta dell’unica abitazione del debitore e nonostante lo stesso coniuge ci viva già. Non esistono infatti leggi a riguardo che tutelino il proprietario di casa dall’espropriazione della stessa. Inoltre, il familiare che vanta il credito, per tutelare i propri interessi, ha diritto di fare ordinare dal giudice il sequestro dello stesso immobile, onde evitare che questo venga venduto.
Come opera Case Italia nei confronti degli esecutati, cioè di tutte quelle persone che hanno subito un pignoramento della casa?
Guarda la seguente video testimonianza
Credito Italia nella persona del suo amministratore, in
vista delle imminenti nuove norme regolatorie che verranno emanate
dall'Unione Europea in riferimento al mercato FinTech, ha deciso di
cambiare nome per evitare ogni possibile equivoco sulla sua attività
di gruppo (con riferimento sia a Rendimento Etico srl che a Credit
Investment NPL srl) e sulla sua mission focalizzata esclusivamente al mondo
immobiliare residenziale e agli NPL.
Quindi da oggi il nostro nome sarà
Case Italia srl e abbiamo cambiato nome anche alla nostra
controllata CI NPL srl mentre resta confermato il nome della nostra
piattaforma Rendimento Etico srl.
Siamo pronti anche per domani vista la
velocità dell'oggi !