Pignoramento della prima casa: quando è possibile e quando no

Pignoramento della prima casa: quando è possibile e quando non lo è

Esistono delle leggi che pongono dei limiti al pignoramento della casa di residenza, ma variano a seconda delle situazioni e di chi vanta il credito

Pignoramento della prima casa: quando è possibile e quando non lo è
17 maggio 2018
Case Italia Srl
Pignoramento della casa

Il  pignoramento della prima casa è da molto tempo oggetto di disinformazione e malintesi, in quanto non sempre viene fatta chiarezza sui casi in cui la pignorabilità è applicabile o meno. Molte persone sono infatti convinte che l’immobile in cui si risiede non può essere soggetto ad espropriazione, ma in realtà non è proprio così. Esistono infatti delle leggi che pongono dei limiti a questa sconveniente situazione, ma variano a seconda delle situazioni e dei soggetti interessati a recuperare il credito.

Innanzitutto va sottolineata la differenza tra “prima casa”, che indica l’abitazione in cui si vive ma che può comunque implicare il possesso di ulteriori immobili, e “unica casa”, ossia il solo ed unico immobile di appartenenza del debitore.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le varie casistiche e cosa comportano.

Quando il creditore è la banca

Un  debito contratto con la banca, come si può ben immaginare, può condurre al pignoramento della casa, nonostante si tratti dell’unica di appartenenza. Quando si contrae un mutuo, infatti, automaticamente viene iscritta un’ipoteca sull’immobile acquistato, che permette all’istituto bancario di richiedere al giudice che lo stesso venga messo all’asta in caso di inadempimento, nonché di avere la priorità in confronto ad altri eventuali creditori sui proventi della vendita. La stessa situazione si presenta quando il  creditore è una società finanziaria che ha erogato un prestito non saldato.

Quando il creditore è il fisco

Nel caso di  debito contratto con il fisco, ad esempio con Equitalia, la situazione diventa più complessa. Esiste infatti un legge, denominata Decreto del Fare (D.L. 69/2013, modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n.98) che impone all’agente della riscossione il divieto di confiscare l’immobile del moroso,  purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il debitore deve essere in possesso di un’unica casa;
  • la casa in questione deve essere il suo effettivo domicilio;
  • essa risulti sul catasto come abitazione civile e non si tratti di un’immobile di lusso.

Al contrario, se il debitore è in possesso di due o più immobili, rischia l’espropriazione di tutti gli stessi, inclusi i terreni agricoli, gli immobili adibiti ad uso lavorativo e le proprietà condivise (ad esempio una casa ereditata di cui si possiede solo una parte in quanto spartita con gli altri successori). Lo stesso criterio vale se il moroso è in possesso di un unico immobile ma non vi risiede, oppure lo utilizza come ufficio.

Tuttavia, il pignoramento degli immobili è contemplato solo qualora il valore complessivo degli stessi superi la somma di €120.000 e il debito contratto, a sua volta, ammonti come minimo a  €120.000.

Quando il creditore è un privato

In seguito ad una causa persa con un cittadino privato, ad esempio l’ex coniuge a cui spetta un mantenimento mai ricevuto o un figlio naturale non riconosciuto, può essere richiesto dal giudice il pignoramento dell’immobile, anche se si tratta dell’unica abitazione del debitore e nonostante lo stesso coniuge ci viva già. Non esistono infatti leggi a riguardo che tutelino il proprietario di casa dall’espropriazione della stessa. Inoltre, il familiare che vanta il credito, per tutelare i propri interessi, ha diritto di fare ordinare dal giudice il sequestro dello stesso immobile, onde evitare che questo venga venduto.


Come opera Case Italia nei confronti degli esecutati, cioè di tutte quelle persone che hanno subito un pignoramento della casa?

Guarda la seguente video testimonianza

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